*********************************************************** ************************************************************************

PER UNA RICERCA VELOCE SCRIVI "QUì" IL TUO ARGOMENTO E CERCA TRA I POST ARCHIVIATI

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post

20 aprile 2023

Invalidità Civile, Proroga automatica per i minori che compiono la maggiore età

 Ai minori che compiono la maggiore età basta un’autocertificazione per continuare a godere delle prestazioni di invalidità civile. Non occorre, in particolare, presentare una nuova domanda all’Inps né sottoporsi ad un ulteriore accertamento sanitario. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1446/2023 in cui spiega che è sufficiente inviare il modello «AP70» autocertificando i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.  

Semplificazione

La novità discende dall’articolo 25, co. 6, del dl n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 (cd. «decreto semplificazioni») secondo cui ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.

Tali soggetti, pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare il modello «AP70» per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età (assegno mensile di invalidità, pensione civile di inabilità, pensione per cecità civile, pensione per sordità). A tal fine l’Inps informa gli interessati almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del citato modello «AP70».

Per rendere più agevole la trasmissione del modello l’Inps spiega di aver realizzato una procedura semplificata denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). In alternativa è possibile rivolgersi a un Istituto di Patronato riconosciuto dalla legge.

Niente visita sanitaria

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici individuati dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà prorogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.

 Documenti: Messaggio Inps 1446/2023


Fonte: https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/invalidita-civile-proroga-automatica-per-i-minori-che-compiono-la-maggiore-eta?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

22 novembre 2022

BONUS CAREGIVER - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA

............ AGGIORNAMENTO - PROROGA - 

Considerate le difficoltà rappresentate dall'utenza nell'invio delle pec, il termine di presentazione delle istanze è rinviato al 7/12/2022.

Al fine di facilitare la trasmissione delle istanze non è più necessario presentare il patto di cura per i gravissimi.

Ove si scelga l'invio tramite posta elettronica, si invita l'utenza a utilizzare documenti in PDF/A o scansionati, non fotografie dei documenti.

*******************************************************************************


DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 COMUNE DI PALERMO AVVISO PUBBLICO BONUS CAREGIVER - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (Fondo anni 2018 - 2019 - 2020) SI RENDE NOTO CHE....

• Considerato che viene definita caregiver:

 “la persona che, in maniera informale e gratuita, si prende cura di un proprio congiunto in condizioni di non autosufficienza o disabilità, che necessita di un’assistenza di lunga durata, specie nelle situazioni in cui l’aiuto è tale da rendere necessari e opportuni interventi di sostegno da parte dei servizi pubblici, sanitari e sociosanitari a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, riconosciuto invalido civile titolare di “indennità di accompagnamento” oppure riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92. 

• Preso atto che sono disabili gravissimi:

 “i soggetti che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico.” 

• Preso atto che sono disabili gravi: 

“coloro che sono riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80.”

Possono presentare istanza tutti i caregiver dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti nel Distretto Socio-Sanitario 42 costituito dai seguenti Comuni: - Palermo - Altofonte - Belmonte Mezzagno - Monreale - Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela - Villabate - Lampedusa e Linosa - Ustica Le istanze devono essere presentate al Comune di residenza. Per il Comune di Palermo, le istanze possono essere presentate presso: U.O. INTERVENTI PER DISABILI Via Franco Taormina, 1 (angolo via Raiti) 90128 - Palermo Tutti i giorni sino al giorno della scadenza del presente avviso dalle ore 09.00 alle 12.00 Tel. 0917409471 – 091421491 Oppure: 

- a mezzo email al seguente indirizzo: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

 - tramite raccomandata AR (in questo caso farà fede la data del timbro postale) da inviare all’indirizzo: 

COMUNE DI PALERMO - U.O. INTERVENTI PER DISABILI, via F. Taormina, 1 90128 – Palermo Il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel Bilancio Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi. 

Le Amministrazioni comunali di residenza effettueranno controlli a campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso le autorità competenti.

 Il modulo della domanda, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, deve essere corredato dalla documentazione descritta nella istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, secondo se trattasi di caregiver di un disabile grave o gravissimo. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2022; non verranno accolte istanze pervenute oltre il termine stabilito. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo:

 ufficioh@comune.palermo.it

BONUS CARGIVER - ISTANZA

31 ottobre 2020

Malattie e menomazioni che danno diritto al riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa: quali sono, come richiedere l’invalidità.

 Malattie e menomazioni che danno diritto al riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa: quali sono, come richiedere l’invalidità.

Dalle aritmie cardiache all’obesità, dal diabete alla depressione, dal disturbo bipolare alle neoplasie: sono davvero numerose le malattie e le menomazioni alle quali l’Inps ricollega una determinata percentuale d’invalidità.

Il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’Inps è importante in quanto dà luogo a diversi benefici, come l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’inabilità (per conoscerli tutti: Invalidità, Legge 104, agevolazioni).

Purtroppo, però, ci sono ancora diverse gravi patologie ancora non riconosciute ufficialmente nelle linee guida dell’Inps per l’accertamento degli stati invalidanti: la maggior parte di queste sono malattie autoimmuni, o rare. Ne abbiamo parlato in: Malattie autoimmuni invalidità.

Vediamo allora l’elenco patologie invalidanti riconosciute dall’Inps: nelle linee guida dell’Inps, le malattie e le menomazioni che danno luogo al riconoscimento dell’invalidità sono suddivise per apparato.

È importante ricordare, comunque, che le linee guida dell’istituto non sono vincolanti in modo assoluto: anche nel caso in cui la patologia non sia riconosciuta dall’Inps, può essere comunque riconosciuta una percentuale d’invalidità.

laleggepertutti.it/elenco-patologie-invalidanti-riconosciute-dallinps

25 settembre 2020

Aumento Pensioni di invalidità 2020 al via: ecco la circolare Inps. Tempi, modalità, istruzioni

 Un aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale.........  l’aumento delle pensioni di invalidità è stato disposto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, giudicando la somma erogata dall’INPS troppo bassa, in quanto non consente una vita dignitosa per chi è affetto da una invalidità civile totale.

........è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora. A tal fine, il predetto decreto legge ha dedicato:

  • 132 milioni di euro, per l’anno 2020;
  • 400 milioni di euro annui, dall’anno 2021.

La norma è retroattiva dal 20 luglio 2020. Ma vediamo nel dettaglio quando arriva l’atteso aumento delle pensioni di invalidità e quali sono i tempi e le modalità di erogazione dell’importo.

L’assegno erogato a titolo di pensione di invalidità passa da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità.

L’aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale aveva stabilito l’illegittimità dell’importo della pensione di invalidità, in quanto ritenuto inadeguato a soddisfare le più elementari esigenze di vita di carattere quotidiano.

Come specificato da Inps, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.

Si tratta in pratica degli invalidi civili ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità al lavoro pari al 100% e in via permanente, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti. Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità è necessario che il soggetto totalmente inabile versi in condizioni di fabbisogno economico.

Affinché si abbia diritto all’aumento occorrono in pratica due tipologie di requisiti: età minima e reddito.

Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro,
  • il beneficiario coniugato deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione dei requisiti di reddito vengono conteggiati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Ad esempio:

  • i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
  • le pensioni previdenziali
  • le pensioni di reversibilità

Invece non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

  • gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento, se lo vedranno riconoscere d’ufficio dall’Inps, quindi in modo automatico (probabilmente dopo un controllo dell’Istituto sui dati e sulla documentazione),
  • invece chi è titolare di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Deve farlo entro il 9 ottobre 2020


Per chi abbia presentato domanda il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata ovviamente accettata.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Per chi debba presentare domanda di maggiorazione, questa deve essere presentata entro il 9 ottobre 2020, se si vuole ricevere l’aumento dal 1° agosto 2020.

FONTE: https://www.leggioggi.it/

13 luglio 2020

La Corte costituzionale ha quasi triplicato l’assegno degli invalidi civili totali

La Corte costituzionale ha triplicato l’assegno degli invalidi civili totali con più di 18 anni, senza altri redditi e con una completa inabilità lavorativa. 

Secondo i giudici, questi soggetti hanno diritto ad una pensione fino a 651,51 euro mensili, contro gli attuali 286,81 euro.

La sentenza della Corte riguarda una questione sollevata dalla Corte d’appello. I giudici hanno usato come termine di paragone l’assegno sociale, che quest’anno è fissato in 459,83 euro lordi mensili e che viene erogato a chi ha più di 67 anni e possiede determinati requisiti di reddito. Agli inabili al lavoro tra i 18 ed i 65 anni, invece, vengono pagati, appunto, 286,81 euro al mese. Lordi.....

 l’aumento a 516 euro sulle pensioni di invaldità civile dovrebbe partire dal 1° agosto 2020 e, non investirà solo gli invalidi civili, ma saranno rinforzate anche gli altri assegni previdenziali, che in ogni caso, subiranno la rivalutazione al minimo. Ovviamente, per beneficiare dell’incremento pensionistico bisogna possedere specifici requisiti

Molto probabilmente, tale incremento diverrà strutturale attraverso la Legge di Bilancio 2021. Tuttavia, dovrebbe mantenere i tempi di decorrenza, quindi, in ogni caso dovrebbe essere rispettata la data del 1° agosto 2020, ossia il mese successivo alla convalida del Decreto legge. 

Al momento, l’INPS non ha provveduto a pubblicare né circolari, né ha completato i sistemi informativi. In sostanza, manca il riconoscimento di ufficialità dell’Istituto circa l’aumento degli assegni pensionistici.

Il riconoscimento dell’aumento, in ogni caso è retroattivo e spetta a partire dal 20 luglio 2020.

Potranno beneficiare dell’aumento dell’assegno pensionistico gli inabili al lavoro con un’invalidità riconosciuta al 100% in forma permanente, l’aumento delle pensioni non sarà rivolto a tutti i fruitori degli assegni di invalidità civile. Nello specifico, spetta ai portatori di handicap grave non autosufficienti, ai portatori di invalidità incapaci di svolgere un’attività lavorativa a cui viene riconosciuta un’invalidità del 100%.

Per beneficiare dell’aumento sulle pensioni invalidità civile occorre presentare una domanda all’INPS?

L’aumento delle pensioni di invalidità civile fino al milione spetta in modo automatico. L’INPS pubblicate le circolari con le nuove disposizioni sulle pensioni di invalidità e, adeguati i sistemi informatici, provvede in automatico a riconoscere il giusto importo delle pensioni di invalidità civile. Il contribuente, quindi, non dovrà far altro che attendere che venga messo a regime il sistema (si spera) in tempi stretti. 

Se l’INPS eroga in ritardo gli aumenti, si possono chiedere gli arretrati? No, molto probabilmente non sarà possibile richiedere gli arretrati per la mancata erogazione dell’aumento sul cedolino della pensione. In quanto, la sentenza emessa dalla Consulta non produce efficacia retroattiva dell’atto. 

L’INPS tiene conto delle soglie di reddito per erogare l’aumento delle pensioni? Si, come abbiamo spiegato innanzi, per beneficiare dell’aumento è, comunque, necessario che il reddito personale risulti essere uguale o inferiore a 6.713,98 euro.

Chi non dovesse rientrare nei requisiti reddituali? I redditi personali che oscillano tra i 6.713,98 fino ai 16.982,49 euro annui, non avranno diritto (per il momento) all’incremento dell’assegno. Ciò non vuol dire che in sede di stesura della Legge di Bilancio 2021, non venga enormemente incrementato il numero degli aventi diritto. Infatti, non è da escludere che in una fase successiva venga ampliata la sfera dei beneficiari all’integrazione della pensione. 

Fonte: la legge pet tutti - Trend on line -


13 marzo 2018

Le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie per l’erogazione delle prestazioni assistenziali

L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali. Se l’utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli anni precedenti per la regolarizzazione. Tra l’altro si segnala che la legge prevede l’obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione.
....entro il 15 febbraio 2018

Quali prestazioni obbligano all’invio delle dichiarazioni di responsabilità
Le prestazioni per cui è necessario l’invio delle dichiarazioni di responsabilità sono:
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità di frequenza;
  • l’assegno mensile di invalidità, o assegno di assistenza;
  • l’assegno sociale e la pensione sociale.

La procedura online consente di inviare i modelli:
- ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ICRIC Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d’istituzione scolastica;
- ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.
Chi sono i soggetti interessati dall’ICLAV?
• Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno;
• invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno;
• invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno;
• invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno;
• invalidi parziali, privi di perequazione automatica ma con limite di reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge.

Quali documenti richiede il CAF per compilare il modello ICLAV?
• Modello ICLAV;
• documento d’identità del dichiarante;
• copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del codice fiscale;
• documento d’identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;
• in caso di delegato, copia della delega e documento d’identità del delegato e dichiarante;
• certificati redditi prodotti nei due anni: anno 2013 e presuntivo 2014 (reddito autonomo, dipendente, cooperative sociali;
• certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.

8 gennaio 2018

Dichiarazioni obbligatorie 2018 per gli invalidi civili

Icric, Iclav, Acc.As/Ps: le dichiarazioni annuali che i titolari di prestazioni di invalidità devono inviare all’Inps.
Percepisci la pensione d’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento, di frequenza o un’altra prestazione di assistenza che l’Inps riconosce agli invalidi civili? Forse non sai che ci sono delle dichiarazioni che annualmente devono essere presentate all’Inps, a seconda del tipo di prestazione riconosciuta.
Queste dichiarazioni, dette dichiarazioni di responsabilità, devono essere inviate ogni anno, tramite Caf o direttamente dal sito dell’Inps, generalmente entro il mese di marzo.
Le dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili sono richieste ogni anno con la campagna Inv Civ. Nel dettaglio, l’Inps provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall’ente, l’invio delle dichiarazioni di responsabilità.
La richiesta è inviata dall’Inps con una lettera che contiene una matricola e l’invito a trasmettere le informazioni necessarie tramite la compilazione di una precisa pratica.
Le dichiarazioni sono dirette a verificare il diritto all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza e all’assegno mensile; inoltre devono essere dichiarate le situazioni di ricovero, la frequenza di istituzioni scolastiche e l’eventuale dimora all’estero.
L’Inps, in pratica, richiede annualmente ai soggetti titolari di indennità di assistenza la presentazione di una dichiarazione, che attesti l’esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per garantire l’erogazione della prestazione assistenziale di cui già usufruiscono.
La dichiarazione di responsabilità serve quindi a evidenziare la situazione economica dell’interessato, per stabilire se ha diritto a determinati trattamenti, il cui ammontare dipende dai redditi posseduti.
Le prestazioni per cui è necessario l’invio delle dichiarazioni di responsabilità sono:
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità di frequenza;
  • l’assegno mensile di invalidità, o assegno di assistenza;
  • l’assegno sociale e la pensione sociale.
  • Quali sono le dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili

    • Icric per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
    • Icric Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative alla frequenza di un’istituzione scolastica;
    • Iclav per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
    • As/Ps per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;
    • As/Ps per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
    (FONTE: https://www.laleggepertutti.it/)

8 gennaio 2016

La Pensione di Invalidità Civile 2016



La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2016, a 279,47 € al mese.
Il reddito. Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità. Per l'anno 2016 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.532,10€.
Compatibilità con altre prestazioni. A differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di invalidità civile non è incompatibile con alcuna altra prestazione a carattere previdenziale.
Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.
Trasformazione. La prestazione, come indicato, spetta sino a 65 anni e 7 mesi di età (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

a cura di  http://www.pensionioggi.it/


**********************************************************************************************

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

PUOI ANCHE CERCARE TRA MIGLIAIA DI OFFERTE LAVORO QUI'.....

Riepilogo post precedenti (cerca)