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28 gennaio 2024

Dal 1° gennaio è in vigore la Legge di Bilancio 2024: le principali novità fiscali

 Fondo garanzia mutui prima casa

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro/imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete/ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

Welfare aziendale

La legge prevede, solo per il 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

Premi di produttività

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

 

Canone TV

La Legge di Bilancio stabilisce che per il 2024 il canone Rai passa da 90 a 70 € annui.

 

Detassazione del lavoro di alcune categorie

per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Queste disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 €.

Il sostituto d’imposta riconosce il descritto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica ed il sostituto d’imposta procede a compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.

Iva

La Legge di Bilancio elimina l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Stessa sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota ridotta, del 10%.

 Locazioni brevi

La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
Resta possibile applicare la minore aliquota del 21% in relazione ad una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus

A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.

 

Esenzione Imu

La Legge di Bilancio specifica che sono esenti Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali.

Verifica dichiarazione catastale

La Legge di Bilancio prevede che l’Agenzia delle entrate verifichi, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.

 

Ritenuta bonifici e provvigioni

È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

L’ aumento opera a partire dall’1.3.2024.

Compensazioni

È confermato che ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Incremento bonus asili nido

La legge prevede, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 €, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100,00 € annue.

 

Misure per le lavoratrici madri

La manovra prevede che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero – specifica l’articolato normativo – è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee

La Finanziaria dispone che, nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 €, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.


fonte:Gli esperti di 50&PiùCaf 

19 aprile 2023

Videochiamata con le Entrate: servizi rapidi dall'AgenziaRegistro, imposte dirette e altro: i servizi in videochiamata con le Entrate. Come prenotare l'appuntamento

Il servizio di videochiamata con l'Agenzia delle entrate consente di dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e ricevere assistenza in modalità semplificata, tramite videochiamata, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, senza bisogno di spostarsi da casa. 
L'assistenza in videochiamata riguarda servizi come:
*dichiarazioni dei redditi
*rimborsi, 
*registrazione di un contratto di affitto 
*duplicato della tessera sanitaria.

Videochiamata con le Entrate: come si accede

La videochiamata può essere attivata:

  • direttamente dall’utente
  • su iniziativa dell’ufficio, tramite e-mail, se utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Per procedere alla videochiamata, occorre prima accettare le condizioni di svolgimento del servizio, indicate in una e-mail inviata all’utente dall’Agenzia delle entrate.

In entrambi i casi, il funzionario dell’Agenzia delle entrate che svolge la videochiamata invia, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.

Videochiamata con le Entrate: fissa l'appuntamento

Per fissare direttamente un appuntamento di videochiamata con un funzionario delle Entrate occorre andare nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia:

Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

È possibile richiedere un appuntamento sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto), sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

Videochiamata con le Entrate: i servizi disponibili

In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

  • “Atti e successioni” (area Registro)
  • “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette)
  • “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).

Le videochiamate si tengono sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e dei requisiti di sicurezza richiesti dalle Entrate. Il trattamento dei dati personali avviene sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto delle norme in materia.

Attenzione al fatto che, precisa l'agenzia, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, i funzionari si impegnano a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiedono agli utenti di fare altrettanto.

Per procedere con la videochiamata è necessario prima aver letto e accettato l’informativa a tutela della privacy e le condizioni di svolgimento del servizio.

Videochiamata con le Entrate: la delega a persone di fiducia

In data 17 aprile le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 130859 con il quale modificano una prassi precedente relativa alla possibilità di delegare persone di fiducia ai servizi on line offerti dalla stessa agenzia.

In particolare, si prevedono ulteriori facilitazioni, anche tramite videochiamata, per chi volesse delegare una persona di fiducia ad accedere on line al proprio posto ai numerosi servizi offerti, tra i quali la consultazione della Dichiarazione Precompilata 2023 per l'anno d'imposta 2022.

Per tutti i dettagli delle novità previste dal provvedimento del 17 aprile si legga anche: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia.

Attenzione al fatto che anche la Riscossione, leggi Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni, dispone per i propri utenti del medesimo servizio.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/

22 gennaio 2023

via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate

 Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle.

 Agenzia Riscossione fa sapere, con una nota, di aver pubblicato sul proprio sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata.

Fonte: ItaliaOggi news

22 novembre 2020

Chiusura 2020: nuova sospensione fiscale per imprese e partite Iva

 Prevista una nuova sospensione fiscale per imprese e partite Iva fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33%.

Arriva un nuovo stop alle tasse per l’emergenza Covid. Questa volta, a beneficiare della sospensione fiscale saranno le imprese e le partite Iva con un fatturato fino a 50 milioni di euro che hanno dovuto subire le restrizioni a causa del coronavirus e che hanno registrato perdite per almeno il 33% tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo dell’anno precedente. Questi soggetti saranno esonerati dal pagamento delle imposte in scadenza a novembre. Per quanto riguarda, invece, i versamenti di dicembre, il calcolo verrà effettuato tra novembre 2020 e lo stesso mese del 2019. Si parla, dunque, di bloccare i pagamenti dell’Iva di novembre, delle ritenute dei dipendenti e dell’acconto Iva 2020 fissato per dicembre.

I dettagli verranno messi a punto dopo l’approvazione, prevista per oggi in Consiglio dei ministri, del decreto Ristori-ter che conterrà aiuti alle nuove zone rosse e arancioni.

Da valutare, lo stop alle rate della rottamazione delle cartelle che dovrebbero essere incassate il 10 dicembre. Così come l’Irap per le imprese al limite degli 800mila euro degli aiuti di Stato. Si attende l’ultima parola anche sulla Tari, dato che i Comuni hanno già chiuso i loro bilanci e non possono applicare ulteriori sconti da qui a dicembre.

FONTE:https://www.laleggepertutti.it/

13 settembre 2020

Disabili: guida completa con tutte le agevolazioni fiscali

 Tutte le agevolazioni fiscali sono rivolte alle persone con ridotte o limitate capacità di movimento o con difficoltà di linguaggio, con handicap fisico o mentale, sorde o non vedenti. Ma possono accedere ai benefici, in certi casi e a determinate condizioni, anche i loro familiari.

Ecco, allora, la guida completa con tutte le agevolazioni fiscali previste per i disabili e riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Figli a carico

Lo Stato riconosce per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico:

  • 620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;
  • 350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Se ci sono più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Il valore della detrazione diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi quando il reddito arriva a 95.000 euro.

Veicoli

Sono previste:

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
  • esenzione dal bollo auto;
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

Sono previste:

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
  • detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

Abbattimento delle barriere architettoniche

È prevista la detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Spese sanitarie

È prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Assistenza personale

Sono previste:

  • deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Disabili: le agevolazioni sui veicoli

Per chi

Le agevolazioni sull’acquisto, le riparazioni ed il mantenimento dei veicoli sono riservate a:

  • non vedenti e sordi;
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie, per i quali ci vuole un adattamento del veicolo;
  • contribuenti che hanno fiscalmente a carico dei familiari disabili con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’interesse del disabile.

Requisiti

Detrazioni e benefici fiscali vengono riconosciuti solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Inoltre, dai verbali di invalidità o di handicap deve risultare l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore, ovvero:

  • persona con ridotte o impedite capacità motorie: si ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
  • persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
  • persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto.
  • Per quali veicoli

    Le agevolazioni fiscali per i disabili vengono riconosciute per i veicoli:

    • autovetture;
    • autoveicoli per trasporto promiscuo;
    • autoveicoli specifici;
    • autocaravan (solo detrazione del 19%);
    • motocarrozzette;
    • motoveicoli per trasporto promiscuo;
    • motoveicoli per trasporti specifici.

    La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli ibridi, con l’Iva ridotta per le auto con cilindrata del motore termico fino a 2.000 cc se alimentato a benzina o a 2.800 cc se diesel.

    veicoli elettrici beneficiano della detrazione fiscale ma non dell’Iva agevolata.

    Non è agevolato l’acquisto delle minicar, i veicoli che possono essere guidati senza patente.

    La detrazione fiscale

    Per l’acquisto dei veicoli sopra citati si ha diritto alla detrazione del 19% del costo sostenuto su una spesa massima di 18.075,99 euro, in un’unica soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo.

  • La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data di acquisto, a meno che il veicolo venga cancellato dal Pra per la sua demolizione prima di quella scadenza.

    In caso di furto, si può avere sull’importo eventualmente rimborsato dall’assicurazione entro lo stesso tetto di spesa.

    Oltre alla spesa per l’acquisto, è possibile portare in detrazione – sempre entro il limite di 18.075,99 euro –  i costi:

    • degli interventi per l’adattamento del veicolo;
    • delle riparazioni effettuate entro quattro anni dall’acquisto del mezzo, ad eccezione della manutenzione ordinaria e dei costi di esercizio (premio assicurativo, lubrificante, carburante).

    L’Iva agevolata

    Viene riconosciuta l’Iva agevolata al 4% anziché al 22% sulla pesa per l’acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a:

    • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
    • 2.800 centimetri cubici, se diesel.

    Si applica l’Iva al 4% anche per:

    • acquisto contestuale di optional;
    • prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata sopra citati);
    • cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
    • riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

    L’imposta agevolata si applica senza limite di spesa per una sola volta nel corso dei primi quattro anni dalla data di acquisto, a meno che il veicolo venga cancellato dal Pra prima di tale scadenza perché destinato alla demolizione.

    L’impresa che vende il veicolo è tenuta a:

    • emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della relativa legge. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere indicati sulla bolletta doganale;
    • comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di vendita o di importazione, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.

    L’Iva al 4% si applica anche per l’acquisto in leasing di tipo traslativo. Sarà necessario che:

    • il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista;
    • esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

    L’esenzione dal bollo auto

    Il disabile che acquista uno dei veicoli sopra citati entro i limiti di cilindrata indicati in precedenza ha diritto all’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto.

  • Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi, a sua scelta.

    Per fruire dell’esenzione è necessario, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata a/r) la documentazione prevista entro 90 giorni dalla scadenza entro cui andrebbe pagato il bollo.

    Se le condizioni per l’esenzione vengono meno (ad esempio perché l’auto viene venduta a un non avente diritto) occorre comunicarlo allo stesso ufficio che l’aveva rilasciata.

    L’esenzione dall’imposta di trascrizione

    Il disabile che acquista uno dei veicoli sopra citati ha diritto all’esenzione dall’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà dell’auto nuova o usata.La richiesta va fatta al Pra.

    L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

  • Disabili: agevolazioni per figli a carico

    Detrazione Irpef per figli a carico di importo variabile a seconda del reddito complessivo. Il valore della detrazione si azzera quando il reddito arriva a 96.000 euro.

    Per familiare a carico si intende chi ha un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è stato aumentato a 4.000 euro.

    La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:

    • 220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni;
    • 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.

    Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

    Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro. Significa:

    • 620 euro per il figlio disabile di età inferiore a tre anni;
    • 350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.

    Disabili: agevolazioni sulle spese mediche

    Spese deducibili

    Sono interamente deducibili dal reddito:

    • spese mediche generiche (prestazioni di un medico, acquisto di medicinali, ecc.);
    • spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni fornite da addetto all’assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, ecc.);
    • prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

    Le spese sono deducibili anche se sostenute per un familiare non fiscalmente a carico.

  • Per ottenere la deduzione occorre un documento che certifichi il corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti:

    • la figura professionale che ha reso la prestazione;
    • la descrizione della prestazione sanitaria resa.

    Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

    Spese non deducibili

    • spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista;
    • spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta;
    • spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro;
    • spese corrisposte ad una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento;
    • spese per ricovero in un istituto di assistenza, tranne per la parte che riguarda l’assistenza specifica.
    • Disabili: agevolazioni per l’eliminazione di barriere architettoniche

      Cos’è

      Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, pari al:

      • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta fino al 31 dicembre 2020;
      • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.

      Per quali lavori

      Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

      • lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
      • lavori per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave
      • Disabili: agevolazioni sulle polizze assicurative

        Detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

      • Disabili: agevolazioni su imposte di successione e di donazione

        Trattamento agevolato quando a beneficiare di una successione o di una donazione è una persona portatrice di handicap grave: è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

        Prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti

      • FONTE: 

        L’AUTORE:  per LA LEGGE PER TUTTI.IT

      • https://www.laleggepertutti.it/

6 maggio 2020

730 e detrazione mascherine, cosa dice la circolare

Agenzia delle Entrate, la spesa per le mascherine a marchio CE è detraibile

Una circolare spiega la procedura per avere diritto allo sconto fiscale

L’acquisto di mascherine darà diritto a una detrazione fiscale, ma solo se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Solo così si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambito delle spese sanitarie.
Lo specifica una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 11/E del 6 maggio, che chiarisce alcuni punti dei decreti anti-coronavirus, spiegando la procedura per avere diritto allo sconto fiscale, sia per i dpi (dispositivi di protezione individuale) che per le donazioni ai conti dedicati all’emergenza. Sarà infatti possibile detrarre anche le donazioni alla Protezione Civile per l’emergenza Covid, purché non in contanti.

730 e detrazione mascherine, cosa dice la circolare

La circolare 11/E spiega a quali condizioni è possibile detrarre dall’imposta lorda almeno il 19%, sempre per la parte che eccede i 129,11 euro, ovvero la franchigia esistente per tutte le spese sanitarie.
Sarà possibile detrarre nel 730 del 2021 la spesa sostenuta quest’anno per le mascherine, non solo presso le farmacie, ma anche – per quelle a 50 centesimi lanciate da Arcuri – da parafarmacie, tabaccai, supermercati, grandi catene di distribuzione. Purché scontrini o fatture riportino la dicitura AD, ovvero “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.
Se scontrino o fattura non riportano il codice AD, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, l’acquirente può detrarre lo stesso la spesa ma deve conservare la documentazione che dimostra la conformità alla normativa europea del dispositivo acquistato.
Attenzione: per avere la detrazione bisogna pagare con carta o bancomat. Solo le spese tracciabili sono detraibili.
Per la detrazione bastano l’estratto conto o la ricevuta per avere diritto allo sconto fiscale. Per le donazioni tramite piattaforme di crowdfunding i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati.
fonte: https://quifinanza.it/

7 gennaio 2018

Come si calcola giacenza media conto corrente per l'isee 2018

La Giacenza conto corrente e saldo nell'ISEE 2018, sono due dati fondamentali che devono essere comunicati dai contribuenti che richiedono il rilascio dell'ISEE 2018tramite compilazione della DSU, dichiarazione sostitutiva unica, essenziale per poter accedere alle agevolazioni previste dallo Stato in termini di prestazioni assistenziali e sostegno al reddito.
L'entrata in vigore della riforma ISEE, che ha visto tra l'altro anche l'approvazione di nuovi modelli DSU, ha consentito allo Stato di determinare chi sono quelle famiglie che hanno veramente bisogno del sostegno economico e di ricevere assistenza e prestazioni, e stanare invece i finti poveri.

Cos'è il patrimonio mobiliare nel modello ISEE 2018?

Il patrimonio mobiliare nel nuovo modello ISEE 2018, è tra i dati che vanno autodichiarati dal contribuente in sede di richiesta DSU e rilascio Isee. Tali dati, devono essere inseriti mediante la compilazione del MODULO FC.1 - QUADRO FC2 “PATRIMONIO MOBILIARE" del nuovo modello ISEE 2018, cioè informazioni che riguardano il possesso di conti correnti bancari e postali, Titoli di Stato, rapporti finanziari detenuti all'estero, partecipazioni azionarie ecc detenuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per cui se la DSU è richiesta a febbraio 2018, le informazioni sul patrimonio mobiliare da dichiarare, ai fini di calcolo nuove soglie ISEE 2018, sono quelle detenute fino al 31 dicembre 2017.
Attenzione: La prima sezione del quadro deve essere compilata obbligatoriamente mentre la seconda sezione, non va compilata se non si è posseduto alcun rapporto finanziario ma va barrata la relativa casella, per dichiarare appunto che non si è avuto un conto corrente bancario o postale a proprio nome, buoni postali ecc.
Rientrano in questo quadro le seguenti voci:
  • Conto corrente bancario e postale: va indicato il saldo contabile attivo al lordo degli interessi, al 31 dicembre 2016 per l'ISEE 2017.
  • Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: va indicato il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. 
  • Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: va indicato il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre.
  • Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, non regolamentati o di società non azionarie.
  • Somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate ad un gestore patrimoniale.
  • Strumenti e rapporti finanziari, polizze assicurative sulla vita e/o di capitalizzazione, fatta eccezione per i contratti di assicurazione sulla vita misti che alla data del 31 dicembre risultano non riscattabili dall'assicurato.
  • Valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria: va indicato il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Giacenza media conto corrente ISEE 2018: cos'è?

Con la riforma ISEE, per la prima volta, la giacenza media conto corrente postale e bancario è entrata nel calcolo ISEE.

Pertanto i contribuenti che devono richiedere il rilascio della DSU, dichiarazione sostitutiva unica, sono obbligati a dichiarare sotto la propria responsabilità due dati molto importanti riguardanti il patrimonio mobiliare che sono il saldo e la giacenza media.
La giacenza media annua conto corrente, è la somma di denaro di cui dispone il cliente in un dato periodo dell'anno, ovvero, l'importo medio depositato sul conto.
Tale importo, va indicato nel modello ISEE nel Quadro FC.2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali dopo aver indicato il tipo di rapporto finanziario detenuto dal contribuente, l'ammontare del saldo contabile attivo ed altre informazioni che vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo.
Ricordiamo che la giacenza media è tra i documenti ISEE 2018 necessari da portare al Caf o al commercalista.

Come si calcola la giacenza media annua sul conto corrente? 

Come si calcola la giacenza media sul conto? Ai fini di calcolo ISEE 2018, il contribuente deve dichiarare la somma media depositata sul conto, per determinare la giacenza media si deve far riferimento agli estratti conto in cui sono riportati i dati che servono per calcolare la somma delle giacenze giornaliere da dividere poi per 365, ovvero, la formula per calcolare l'importo della giacenza media.
Nell’estratto conto quindi, bisogna individuare dove sono indicati, ai fini di calcolo degli interessi, i numeri creditori, che però possono indicati anche un altro nome a seconda del tipo di banca, come ad esempio, possono trovarsi sotto la dicitura di calcolo delle competenze o degli interessi, riassunto scalare o scalare per valuta.
Per ottenere la giacenza media, è sufficiente prendere tutti gli estratti conto bancari o postali ricevuti nel corso dell'anno, per cui se si ricevono estratti conto trimestrali, si avranno 4 estratti conto per ciascun anno.
Per ciascun estratto conto, rilevare i numeri creditori totali dopodichè sommarli e dividerli per 365, in questo modo si ottiene l'importo della giacenza media.
Nel caso in cui, il conto corrente fosse cointestato, la quota di saldo e giacenza media è pari al 50% se sono due i titolari del conto, se sono 3 la quota da indicare è pari al 33,3%, e così via. 

Giacenza media: esempio di calcolo 

Per calcolare la giacenza media sul conto corrente, occorre innanzitutto effettuare il calcolo delle giacenze giornaliere per ogni giorno dell’anno, per cui se la giacenza è di 100 euro e i giorni sono 100, 100 x 100 = 10.000 euro.

Dopodiché bisogna moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti, quindi se la giacenza è di 70 euro e i giorni sono 15, 70 x 15 = 1.050 euro, giacenza di 20 euro e giorni 250, 20 x 250 = 5000 euro.
Una volta ottenuti tutti gli importi, occorre sommarli per ottenere la giacenza totale per cui: 10.000 + 1.050 + 5000 = 16.050. 
La giacenza totale va divisa per 365 giorni, quindi 16.150/365 = 43,97 arrotondamento a 44 euro. La giacenza media sul conto corrente è pari a 44 euro, questo è il dato che va indicato nel modello ISEE.
  

Come dove si dichiara saldo e giacenza media conto corrente sull'ISEE 2018?

Il saldo e la giacenza media conto corrente sull'ISEE 2018, vanno indicati nel Quadro FC.2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali ma prima il contribuente deve indicare nella colonna chiamata "tipo-rapporto", il codice relativo alla tipologia di rapporto finanziario posseduto, ovvero: 
  • Codice 01 se si tratta di conti correnti bancari o postali. In questo codice, rientrano anche i conti in valuta, vincolati o di pagamento.
  • Codice 03 se è titolare di Conto deposito a risparmio libero/vincolato ivi compresi i libretti al portatore e nominativi sia postali che bancari.
  • Codice 09 se a conto terzi individuale/globale: ossia, conti aperti temporaneamente od occasionalmente per effettuare determinate operazioni. Questi possono essere individuali cioè intestati al cliente o globali se in essi confluiscono importi derivati da operazioni a nome di diverse persone come ad esempio i ricavi di cedole, diritti di custodia o di recupero assegni smarriti, rubati o pagati per errore.
Il contribuente, dopo aver indicato il codice che identifica il tipo di rapporto finanziario detenuto, anche se estero, deve indicare il codice fiscale dell’operatore finanziario, il l'importo del saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la giacenza media annua riferita allo stesso anno.
Dopo aver compilato questi dati, il contribuente trova un'altra tabella a due colonne, che deve compilare con la data di inizio e di fine del rapporto, ma solo se il conto è stato aperto o chiuso durante il 2016, alla fine della sezione della prima sezione del quadro patrimonio immobiliare FC.2 ISEE si trova la tabella relativa ai contribuenti che hanno avuto più di un conto corrente aperto a proprio nome, che vediamo in dettaglio nel paragrafo successivo.

Calcolo ISEE 2018 saldo e giacenza di più conti correnti:

Il quadro ISEE relativo al patrimonio mobiliare del contribuente è obbligatorio ed è presente sia che si utilizzi il modello ISEE mini, che è la versione semplificata sia l' ISEE integrale che va usato per richiedere agevolazioni e prestazioni quando nel nucleo familiare del richiedente DSU è presente un disabile, uno studente universitario, oppure, un contribuente che non ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o se i genitori non sono conviventi. 
Pertanto dopo aver compilato la sezione I del quadro FC 2 ISEE con tutti i dati:
  • codice rapporto finanziario;
  • codice fiscale della banca o posta su cui è appoggiato il conto corrente;
  • importo saldo contabile;
  • giacenza media;
  • data inizio e fine rapporto se aperto o chiuso nel corso del 2017, c'è la colonna riservata ai contribuenti che hanno più di un conto corrente intestato.
Nella colonna conto corrente intestasto, vanno quindi indicate le somme dei saldi e delle giacenze, nel caso in cui, il contribuente alla data del 31 dicembre 2017 risulti intestatario di più conti correnti aperti a suo nome, cointestati o per conto terzi.
Per cui occorre indicare per i saldi totali A e le giacenze totali B. In questo caso come si calcola ISEE 2018?
  • Se la differenza tra il saldo di tutti i conti A e di tutte le giacenze B è positiva, l’ISEE si calcola sul saldo mentre se la differenza è negativa, l’ISEE è calcolato sulla giacenza media.
  • Se però la giacenza media è superiore al saldo perché nell'anno precedente il contribuente ha acquistato per esempio una casa o titoli di Stato, quindi beni immobiliari o mobiliari, per un importo superiore alla differenza tra B e A, allora l’ISEE è calcolato sul saldo. Per indicare ciò, oltre che barrare la relativa casella, occorre indicare l’incremento del patrimonio immobiliare (C) e/o l’incremento del patrimonio mobiliare (D) che si è verificato nell'anno precedente, ma affinché il calcolo ISEE avvenga sul saldo e non sulla giacenza, occorre che l'incremento del patrimonio, sia maggiore della differenza tra saldo e giacenza media.
  • (Fonte:https://www.guidafisco.it/)
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