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30 aprile 2016

Bonus famiglie numerose, anche noto come Bonus famiglia o Bonus quarto figlio.

L’Inps, con una circolare appena pubblicata [1], ha reso noto che è finalmente operativo il nuovo Bonus famiglie numerose, anche noto come Bonus famiglia o Bonus quarto figlio. La misura, prevista da un decreto attuativo della Legge di stabilità, è riconosciuta alle famiglie già beneficiarie degli assegni familiari concessi dai Comuni con almeno 4 figli ed è pari a 500 euro.

Bonus famiglia 2016: beneficiari

Il bonus famiglia è riconosciuto ai nuclei familiari con 4 o più figli, già beneficiari, relativamente all’annuo 2015, dell’assegno familiare del Comune per tre figli minori, con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
In particolare, il beneficio è erogato se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una dichiarazione Isee (DSU) non superiore a 8.500 euro, dalla quale risulti un nucleo familiare con almeno 4 componenti di età inferiore a 18 anni.
Se la nascita del 4° figlio o il suo ingresso nella famiglia (adozione o affidamento) avviene successivamente alla presentazione della domanda di assegno, deve essere presentata una nuova dichiarazione Isee entro il 31 maggio 2016.
Logicamente non è necessario presentare una nuova dichiarazione se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori, sia stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno 4 figli minori.


Bonus famiglia 2016: soglia Isee

L’indice Isee di riferimento per la verifica della soglia di 8.500 euro è quello del terzo componente minorenne. Il criterio è però derogato nel caso in cui il genitore del quarto figlio minore sia non coniugato e non convivente con l’altro genitore e questi abbia riconosciuto il figlio.
In questa ipotesi, difatti, si deve prendere in considerazione l’Isee del quarto figlio, calcolato secondo le modalità previste per la dichiarazione Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (per approfondimenti, si veda: Isee minorenni genitori non conviventi, quando va presentato).


Bonus famiglia 2016: domanda

Per il riconoscimento del bonus non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, ma è sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno familiare del Comune, relativo all’annualità 2015.
Saranno gli uffici amministrativi comunali competenti a dover inserire, entro e non oltre il 31 maggio 2016, le richieste di pagamento relative alle domande, già presentate nei termini, di assegno con tre figli minori per l’anno 2015.


Bonus famiglia 2016: a quanto ammonta e quando viene pagato

Il Bonus famiglia è riconosciuto dall’Inps direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, se sussistono le condizioni già esposte relative al numero dei componenti ed alla soglia Isee di reddito.
L’importo del beneficio è pari a 500 euro: viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno familiare secondo le modalità di accredito di tale assegno (13 mensilità) e in corrispondenza del primo accredito utile.
La prima data utile per il bonus, nel caso di specie, considerata la data di pubblicazione del decreto attuativo, corrisponderà a quella del pagamento della prima rata di luglio 2016.

Se il requisito della presenza di 4 figli minori non sussiste per tutto il 2015 (ad esempio perché il 4° figlio è nato nell’anno o un figlio minorenne ha compiuto 18 anni), il bonus è concesso solo in rapporto ai mesi nei quali risulti soddisfatto. Ogni frazione di mese è considerata come mese intero (se il 4° figlio nasce a dicembre spetterà solo un mese, per esempio).


Bonus famiglia 2016: regime fiscale

Considerato che il bonus famiglia è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare corrisposto dai Comuni, il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è esente dall’imposizione. Non deve dunque essere indicato nel 730 o nel modello Unico.
(FONTE: http://www.laleggepertutti.it/)

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