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22 giugno 2014

Cassa integrazione e mobilità in deroga: le novità 2014


    ********************** Cassa integrazione e mobilità in deroga:
                                            le novità 2014


Cosa cambia dal 1 gennaio 2014 per Cassa integrazione e mobilità in deroga? Cosa prevede la bozza del decreto interministeriale (Ministero Lavoro-Economia) sul riordino dei criteri di concessione dei sussidi in deroga? 

AL LINK SOTTO TUTTE LE NOVITà.......


**** CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA' IN DEROGA DAL 2014......(link)

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2 giugno 2014

Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE

Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE L’Asl avverte: “Si paga di più se non si chiama”.

Dal 1 luglio non vale più l'autocertificazione sulla ricetta: la fascia sarà assegnata automaticamente. Importante verificare se si è registrati chiamando l’Usl di competenza

ticket1

Cambiano le regole per il pagamento del ticket e le Usl raccomandano a tutti i cittadini di telefonare per verificare e autocertificare la fascia di reddito negli elenchi della tessera sanitaria. Il nuovo sistema dematerializzato della sanità, che introduce anche la prescrizione farmaceutica digitale, infatti, comporta nuove procedure e le Usl  spiegano tutto quello che devono sapere e fare i cittadini entro e non oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a pagamento di ticket in base alla fascia di reddito.

COSA CAMBIA:  Attualmente il pagamento del ticket (di compartecipazione alla spesa dei farmaci e delle visite) può avvenire sia tramite attestazione della fascia di reddito da parte del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema TS – Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore o del farmacista.

I RISCHI: E’ importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS (per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi), oppure potrebbero essere presenti con una fascia di reddito non corrispondente a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS dopo il 1° luglio comporterà una attribuzione automatica alla fascia più alta (con pagamento intero del ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio, l’autocertificazione della fascia di reddito da parte dell’assistito non potrà più essere fatta al medico stesso contemporaneamente alla prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail) o fax della azienda Usl di appartenenza, mediante la compilazione e invio di un apposito modulo regionale.

CHIAMARE SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl  al quotidiano Umbria24– che i cittadini si informino subito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi tempestivamente. Si possono ottenere informazioni sulla presenza o meno nel sistema TS ed eventuale supporto per l’autocertificazione chiamando l’Usl di competenza, preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa. Informazioni dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata l’autocertificazione, l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino nel Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo alla fascia di reddito dichiarata.

INFO:  Il calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla base delle informazioni che si trovano in calce al modello di autocertificazione o di autocertificazione per variazione di fascia (modello 4 e modello 5). Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.

A CHI SI RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito*  (che hanno già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a 100mila euro.

SONO ESENTI PER REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:

* E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98.

* E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

* E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.

* E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

Si riepilogano di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che devono comparire sulla ricetta per l’applicazione delle quote di compartecipazione:

 fasce di reddito

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22 maggio 2014

IMU, TASI e TARI: calcoli 2014 su proprietà e affitto

Nuovo_F24
                     La differenza tra Tasi, Imu, Tari e Iuc. 
                     Come funzionano le tasse sulla casa - 

TASI(Tassa Servizi Indivisibili – sostituisce l’IMU prima casa),  La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili erogati. E' destinata a far fronte alle spese per l'illuminazione, alla cura del verde, alla pulizia stradale e a tutti quei servizi forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Fa parte dell'imposta comunale Iuc con l'Imu e la Tari. L'importo sull'abitazione principale deriva dall'aliquota decisa dai Comuni e le detrazioni che i medesimi possono introdurre. Per seconde case e altri immobili la base imponibile si determina con le stesse regole dell'Imu. -

Imu 
L'imposta municipale unica è la tassa sulla proprietà degli immobili. Continua ad essere dovuta per le prime case solo se considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si paga sempre per la seconda abitazione e altri immobili. Base imponibile determinata partendo dal valore catastale dell'immobile moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge in base alle diverse tipologie abitative.

Tari
nome nuovo per la tassa dei rifiuti. Sostituisce la Tares dello scorso anno che a sua volta aveva preso il posto di Tarsu e Tia. Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti della Iuc per finanziare i costi di raccolta e smaltimento della spazzatura. Istituita con legge 147 del dicembre 2013 deve essere pagata da chi ha locali o aree scoperte, a qualsiasi uso, che producano rifiuti.  -

 TARI (Tassa Rifiuti) e IMU(resta su tutti gli immobili diversi dalla prima casa).
. Viene calcolata sulla base imponibile della rendita catastale e dev'essere pagata anche dagli affittuari, in una quota variabile tra il 10% e il 30%, a seconda di quanto stabilito dal comune.
Tasi, Tari e Imu insieme compongono la Iuc (Imposta unica comunale), nata con la legge finanziaria del 2013, che si basa su due presupposti: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (Imu), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (Tasi e Tari).

 ******* TASI e TARI: i codici tributo per l’F24*****

Tari in F24

I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tres con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
  • “3944″: valido per Tari (e Tares),
  • “3945″: Tari (e Tares), interessi,
  • “3946″: Tari (e Tares), sanzioni,
  • “3950″: tariffa,
  • “3951″: tariffa, interessi,
  • “3952″: tariffa, sanzioni

Tasi in F24

  • 3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
  • 3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
  • 3960“: per aree fabbricabili,
  • 3961“: per altri fabbricati.
  • In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Eccoli:
    • “3962″: per gli interessi,
    • “3963″: per le sanzioni.
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21 maggio 2014

Microcredito M5S per le aziende siciliane: come aderire



I finanziamenti saranno molto appetibili: non solo i tassi saranno davvero bassi - 3,7% per i progetti nel settore dell'agricoltura e pesca e dell'1,5% per tutti gli altri - ma per l'accesso al credito non ci sarà bisogno di alcuna garanzia.

I prestiti, inoltre, saranno a disposizione di imprese, anche individuali, che abbiano sede legale in Sicilia e che abbiano in cantiere nuovi progetti o anche semplici acquisti di attrezzature.

La condizione fondamentale del microcredito è la compatibilità etica: saranno bocciate, ad esempio, richieste di prestiti per slot machines o per incentivazioni al gioco di azzardo. Le somme che saranno messe a disposizione delle imprese vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro. 


Per effettuare la richiesta basterà collegarsi al sito del Movimento Cinque Stelle - Sicilia ed inserire i propri dati: nome e cognome, mail e contatto telefonico e settore d'azione. Una volta inviata la domanda e completata la fase di preistruttoria per analizzare la fattibilità del progetto, Banca Etica provvederà all'erogazione dei prestiti.

**************** DETTAGLI ED INDICAZIONI.......
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APPROVATO IL PIANO CASA......



Il decreto legge 28 marzo 2014 n.47, contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, è stato convertito in legge il 20 maggio 2014.
BONUS MOBILI
Bonus mobili svincolato da importo spese ristrutturazione - Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a un tetto di 10mila euro, sono svincolate dalla spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione che fruiscono delle detrazioni.

INQUILINI EMERSI DAL NERO
Proroga benefici per inquilini emersi da nero. Fino al 31 dicembre 2015 gli inquilini che hanno usufruito delle norme che prevedevano agevolazioni per gli inquilini che emergevano da contratti a nero, non dovrà restituire i soldi alla luce delle nuove misure previste dal decreto.

ALLOGGIO SOCIALE E RISCATTI
Le convenzioni che disciplinano le locazioni di alloggio sociale possono prevedere che, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l’inquilino abbia la facoltà di riscattare l’unità immobiliare.

LOTTA ALL'ABUSIVISMO
Chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza, né l’allacciamento di acqua, corrente elettrica e gas e non può partecipare a procedure di assegnazione di alloggi IACP per cinque anni.

DETRAZIONI IRPEF PER CHI RISIEDE NEGLI ALLOGGI SOCIALI
Per il triennio 2014 -2016 gli inquilini di alloggi sociali beneficiano di una detrazione pari a 900 euro (per redditi non superiori a euro 15.493,71) e a 450 euro (per redditi non superiori a euro 30.987,41).

Per informazioni:Governo.it

21 aprile 2014

Bonus irpef 2014

      «In busta paga senza far domanda»

 Bonus irpef 2014

Chi beneficia del bonus - I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purchè l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Importo del credito - Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che

non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente.  I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014. 

Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta - I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
reddito lordo annuoimporto bonus annuoimporto mensile bonus da maggio 2014
a dicembre 2014
fino a 16.000 euro4% del reddito lordo annuoimporto del bonus annuo / 8
compreso tra euro 16.001 e 25.000640 euro80 euro
compreso tra euro 25001 e 28.000640 * (28000 – reddito lordo annuo) / 3000importo del bonus annuo / 8
oltre euro 28.000
Naturalmente, trattandosi di un credito d’imposta, va precisato che il bonus IRPEF eventualmente spettante verrà effettivamente erogato solo per la parte capiente (insieme ad altri eventuali crediti e detrazioni a cui si ha diritto) nell’imposta lorda determinata sui redditi percepiti.
L’importo del bonus, soprattutto per redditi uguali o inferiori ad 8 mila euro è, pertanto, puramente virtuale.

9 aprile 2014

Elenco uffici Poste Italiane aperti anche di pomeriggio sul territorio palermitano.

  • Alcuni uffici postali del territorio palermitano resteranno aperti anche nel pomeriggio.

  • ACQUA DEI CORSARI VIA GALLETTI, 35
  • BOCCADIFALCO VIA BOCCADIFALCO, 39
  • PALERMO 1 VIA EMPEDOCLE RESTIVO , 88
  • PALERMO 3 VIA ROCCO PIRRI, 26
  • PALERMO 4 CORSO PIETRO PISANI, 246
  • PALERMO 5 VIA CALOGERO NICASTRO, 9/17
  • PALERMO 6 CORSO CALATAFIMI, 224
  • PALERMO 8 PIAZZA COSTELLAZIONE, 30
  • PALERMO 9 VIA GENERALE ARIMONDI, 15
  • PALERMO 11 VIA ENRICO TOTI, 115
  • PALERMO 14 VIA F. FERRARI ORSI, 57
  • PALERMO 15 PIAZZA G.VERDI, 7
  • PALERMO 19 VIA DI MAIO MARIA DOLORES, 17/35
  • PALERMO 24 PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE, 27
  • PALERMO 27 VIA SAN LORENZO, 202/204
  • PALERMO 28 VIA LUSSEMBURGO, 90
  • PALERMO 29 VIA PIO X, 6
  • PALERMO 30 VIA EUGENIO L'EMIRO 12 D/E/F/G
  • PALERMO 31 VIA BRUNELLESCHI, 51 B/C
  • PALERMO 32 VIA ORETO , 406
  • PALERMO 34 PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 13/B
  • PALERMO 35 VIALE REGIONE SICILIANA, 226
  • PALERMO 40 VIA LEONARDO DA VINCI, 44
  • PALERMO 45 VIA PERGUSA, 36
  • PALERMO CENTRO VIA ROMA, 320
  • PALERMO AUSONIA VIA ALCIDE DE GASPERI, 103
  • PALERMO SPERONE VIA DI VITTORIO, S.N.
  • ROCCA MONREALE CORSO CALATAFIMI, 1031/A
  • ROCCELLA GUARNASCHELLI CORSO DEI MILLE, 1472/A
  • TOMMASO NATALE PIAZZA TOMMASO NATALE, 158/161




26 febbraio 2014

*****Lavori usuranti PA, domande entro il 1° marzo 2014

*****Lavori usuranti PA, domande entro il 1° marzo 2014


L’INPS, con messaggio n. 2668 dello scorso 19 febbraio, fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande relative ai lavori usuranti per gli iscritti alla gestione pubblica. Le domande, per coloro che maturano i requisiti necessari, entro l’anno 2014, devono essere presentate entro il 1° marzo 2014.

Beneficiari

Possono presentare domanda:
  • I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: si tratta dei lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3 (la quota è intesa quale somma tra età e anzianità contributiva).
Se si tratta di lavoratori autonomi, l’età minima è di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.
  • Lavoratori notturni. Bisogna qui fare una distinzione tra i Lavoratori a turni , i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Per i lavoratori a turni, il messaggio distingue tra occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 l’anno. Per loro, sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, sopra descritti.
E poi ci sono i lavoratori  occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 l’anno. Tali lavoratori , che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto sui lavori usuranti (d. lgs. nr 67/2011) prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.


28 gennaio 2014

PALERMO: BUONO SOCIO SANITARIO entro 27 febbraio....

Presentazione delle istanze per il buono Socio sanitario, a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003. Gli interessati, possono presentare istanza, entro il 27 febbaio 2014

Requisiti:
  • Verbale attestante l'invalidità civile del 100% con indennità di accompagnamento
o in alternativa
  • Certificazione attestante la disabilità grave (legge 104/92 art. 3 comma 3)
Per le situazioni di gravità recente per cui non si è ancora in possesso del verbale dovrà essere prodotto:
  1. Per le persone anziane
  • Certificato del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza
  • Copia della scheda multidimensionale
      2.  Per le persone con disbilità
  • Certificato del medico di medicina generale attestante le condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza
  • Copia istanza di riconoscimento della disabilità delle legge 104/92

Per potere presentare l'istanza del bonus socio sanitario non bisogna possede per l'anno 2012 un ISEE non superiore ad € 7000

****** FAC-SIMILE DELL'ISTANZA ..... (link)

21 gennaio 2014

Per l'affitto di casa vietato pagare in contanti sopra i 1000€


 Con l’entrata in vigore - dal 1° gennaio 2014 - dell’ultima Legge di Stabilità (n. 147 del 2013),  i  pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
In altre parole contanti ammessi fino a mille euro per ogni tipo di versamento, e prevede, in caso di violazione, un multa che potrebbe andare dall’1 al 40 per cento dell’importo pagato (come previsto dall’articolo 58, comma 1, del Dlgs 231/2007). Per quanto riguarda poi il generico riferimento alla “tracciabilità” contenuto nel comma della Stabilità, questo implica ovviamente qualunque forma di versamento alternativa al contante: dagli assegni ai bonifici bancari o postali, dalle carte di credito al bancomat.
La prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti: nulla di più che la cara vecchiaricevuta di pagamento in uso da sempre.
Ai fini della detraibilità quindi conservare le fotocopie degli assegni, le ricevute dei bonifici ...da allegare alla dichiarazione dei redditi, pena la decadenza al diritto della detrazione

730/2014 anche senza sostituto d’imposta


                                           730/2014 anche senza sostituto d’imposta

Dal 2014 il 730 anche per tutti i lavoratori dipendenti sprovvisti di un sostituto di’imposta. 
È questa una delle grandi novità introdotte coi nuovi modelli ufficializzati e pubblicati la settimana scorsa sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la regola che nel 2013 ha permesso di utilizzare il 730 ai soli (ex) lavoratori dipendenti con situazioni contabili a credito (relative al 2012), viene allargata a tutti coloro i quali, nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (in questo caso il 2013), hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, a prescindere da quale sia l’esito contabile della dichiarazione, e che, al momento della consegna della dichiarazione stessa, si ritrovano senza un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
Chi dunque nel 2014, o anche nel 2013, ha perso il lavoro, potrà comunque presentare il modello 730 in qualità di titolare di redditi da lavoro dipendente (o assimilati) per tutta la durata o solo una parte del 2013. In tal caso, qualora l’esito della dichiarazione sia a credito, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso, con la prospettiva di tempi più ristretti rispetto a quelli che devono attendere i contribuenti di Unico. Se invece il contribuente è a debito, chi presterà l’assistenza fiscale trasmetterà direttamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate la delega di versamento, oppure la consegnerà in forma cartacea al contribuente perché provveda al pagamento presso gli sportelli delle poste o delle banche. Sulle istruzioni del nuovo modello è infatti riportata (a pagina 8) una nota informativa con la quale le Entrate fanno presente che “i dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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